Condizioni di vendita

  1. CONTRATTI DI VIAGGIO. I contratti di viaggio di cui i programmi pubblicati nel presente opuscolo, si intendono regolati oltre che dalle presenti Condizioni Generali, dal Decreto Legislativo n.111 del 17 Marzo 1995, dalla Direttiva n. 314/90 CEE, in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970 relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge n.1084 del 29 Dicembre 1977; dalla Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con legge n. 41 del 19 Maggio 1932, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico.
  2. PRENOTAZIONI. Si ricevono presso l’Agenzia di Viaggi di fiducia. L’accettazione da parte del Tour Operator (Organizzatore) è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma dei servizi da parte dell’Organizzatore.
  3. PAGAMENTI. All’atto della prenotazione dovranno essere versati l’intera quota di iscrizione ed un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo della quota dovrà essere versato almeno 21 giorni prima della partenza. Qualora la prenotazione avvenga in epoca successiva alla data sopra indicata, il saldo dovrà essere versato entro le 48 ore successive al ricevimento della conferma dei servizi da parte dell’Operatore. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite autorizza l’Organizzatore ad annullare le prenotazioni già confermate con obbligo del risarcimento dei danni subiti dall’Organizzatore.
  4. VALIDITÀ QUOTE. Il prezzo del pacchetto turistico si intende fissato sulla base delle tariffe aeree in vigore alla data di stampa del catalogo al cambio indicato sulla scheda tecnica. Il prezzo del pacchetto sarà soggetto a variazione qualora il tasso di cambio si sia modificato di oltre il 3% rispetto ai valori indicati nella scheda tecnica, con riferimento al 21° giorno precedente l’inizio del viaggio (o il giorno della prenotazione qualora la stessa avvenga in epoca successiva). Il prezzo in ogni caso non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza (o il giorno della prenotazione qualora la stessa avvenga in epoca successiva).
  5. RECESSO - ANNULLAMENTO. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: a) Aumento del prezzo del pacchetto in misura eccedente il 10% b) Modifiche essenziali del pacchetto richieste dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto e non accettate dal viaggiatore. A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Nelle ipotesi sopra indicate, il Viaggiatore ha i seguenti alternativi diritti: 1. Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente senza supplemento di prezzo, oppure di qualità inferiore con restituzione della differenza di prezzo; 2. Ricevere la parte di danaro corrisposta entro 7 giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere senza alcun diritto inclusa l’esclusione degli effetti prodotti dall’art. 1385 del codice civile. Al Viaggiatore che receda dal contratto di viaggio per motivi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo o salvo che avvenga la cessione della prenotazione o del contratto ai sensi dell’art. 6 saranno addebitate oltre alla quota di iscrizione le seguenti penalità calcolate sull’intero importo della quota di partecipazione: *20% sino a 31* giorni prima della partenza *30% sino a 21* giorni prima della partenza *50% sino a 15* giorni prima della partenza *75% sino a 10* giorni prima della partenza nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso. (*) I giorni si intendono lavorativi, quindi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, inoltre devono essere esclusi il giorno della partenza ed il giorno relativo alla comunicazione dell’annullamento. Nessun rimborso al Viaggiatore che non si presenti alla partenza o in caso di interruzione a viaggio già iniziato o a chi non potesse iniziare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio e di ingresso nei vari Paesi da visitare.
  6. CESSIONE DEL CONTRATTO. La prenotazione o il contratto di viaggio non sono cedibili ad altre persone. Il Viaggiatore che si trovi nell’oggettiva impossibilità di usufruire del servizio potrà cedere il contratto ad un terzo che soddisfi tutte le condizioni richieste per la partecipazione al viaggio, e dovrà comunque, a pena di decadenza, fare pervenire all’Organizzatore la richiesta a mezzo raccomandata AR o telegramma o telefax non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti la partenza. La comunicazione dovrà contenere a pena di inefficacia: l’indicazione dei motivi di oggettiva impossibilità per il Viaggiatore di usufruire dei servizi (es.: certificati ospedalieri) oltre alle generalità complete del Cessionario. Il Viaggiatore cedente ed il Cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del viaggio oltre che per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione. L’Organizzatore e l’Intermediario non saranno responsabili dell’eventuale mancata accettazione del Cessionario da parte dei terzi fornitori di servizi (Compagnie aeree, catene alberghiere, etc.).
  7. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE. Ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27 Dicembre 1977 l’Organizzatore potrà annullare il viaggio prima della partenza in qualsiasi momento senza altro obbligo oltre a quanto specificato dall’art. 5 commi 1 e 2. L’organizzatore potrà inoltre annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero di partecipanti (ove specificato nel contratto di viaggio) e sempre che ciò sia portato a conoscenza dei partecipanti 15 giorni prima della data prevista per la partenza. In tal caso il Viaggiatore avrà diritto alla restituzione di tutti gli importi versati (entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell’annullamento da parte dell’Organizzatore) con esclusione del diritto di risarcimento di ogni ulteriore danno.
  8. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE. L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui direttamente o da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento sia derivato da caso fortuito ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle Convenzioni Internazionali di cui all’art.1. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Viaggiatore per l’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi a carico di quest’ultimo: non è responsabile degli inadempimenti e dei danni derivati da (o comunque connessi a) variazioni volontarie al programma di viaggio apportate dal Viaggiatore senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Organizzatore; non è responsabile per disagi o disguidi nei quali abbia concorso il comportamento negligente o contrario a buona fede del Viaggiatore.
  9. CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, calamità naturali, sommosse, atti di terrorismo o eventi simili non sono imputabili all’Organizzatore. Eventuali spese supplementari sopportate dal Viaggiatore non saranno, pertanto, rimborsate né lo saranno tantomeno le prestazioni che per tali cause venissero meno o non fossero recuperabili. L’Organizzatore, inoltre, non è responsabile della mancata fruizione dei servizi dovuta a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi o terrestri.
  10. RIMBORSO DEI SERVIZI NON USUFRUITI. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì a pena di decadenza, sporgere reclamo a mezzo lettera raccomandata AR all’organizzatore ed all’Agenzia di Viaggi (Intermediario) entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
  11. AVVERTENZA IMPORTANTE. Gli itinerari dei tours e delle escursioni, la descrizione degli alberghi e le notizie sulle destinazioni sono fornite dall’Organizzatore in base alle informazioni in suo possesso al momento della stampa del catalogo e possono subire variazioni anche senza preavviso. Si tratta quindi di informazioni soggette a riconferma al momento della prenotazione.
  12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione alberghiera in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle autorità dei paesi cui il relativo servizio si riferisce è stabilito dall’Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione dei requisiti di idoneità.
  13. FORO COMPETENTE. Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale l’Organizzatore.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98. “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Organizzazione Tecnica: Half Moon di Girovagando S.r.l. Partita Iva: 02154460543 Licenza n. 602 Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale n. 42/1985 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 90 del 09/12/1988. Assicurazione Responsabilità Civile Europ Assistance numero 14342 massimale € 2.065.827,60 conforme alla legge Regione Umbira